GESTIONE, Ammissibilità: Definizioni e criteri

La definizione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti è fornita dall’Articolo 183 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nel seguente modo: “qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia”.

Le operazioni di smaltimento sono illustrate nell’Allegato B dello stesso decreto.
Lo smaltimento in discarica dei rifiuti è definito dall’operazione D1, le tipologie degli impianti di discarica sono descritte dal “Discariche di rifiuti” ed i criteri per stabilire quali rifiuti possono essere smaltiti nelle diverse discariche sono illustrati nel D.M. Ambiente 27 settembre 2010 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.

La classificazione delle discariche è definita nell’Articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ed è la seguente:

  • discarica per rifiuti inerti;
  • discarica per rifiuti non pericolosi;
  • discarica per rifiuti pericolosi.

Le informazioni circa l’autorizzazione, la costruzione e a gestione di un impianto di discarica sono riportate nel suddetto decreto.
La verifica dell’ammissibilità in discarica di un rifiuto parte dall’accertamento del rispetto dei criteri riportati nell’Articolo 6 “Rifiuti non ammessi in discarica” del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 che sono i seguenti:

  • a) rifiuti allo stato liquido.
  • b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 22 dei 1997;
  • c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%;
  • d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5%;
  • e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo — Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997 e ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219;
  • f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;
  • g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi dei decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  • h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;
  • i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm;
  • l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb;
  • m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;
  • n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;
  • o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm”.

Per definire l’impianto di discarica idoneo a smaltire un rifiuto ammissibile in discarica occorre verificare il rispetto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.M. Ambiente 27 settembre 2010 che impongono sia il rispetto di alcune caratteristiche del rifiuto tal quale sia il rispetto dei valori limite previsti sull’eluato derivante della prova di lisciviazione condotta ai sensi della norma UNI EN 12457:2004 “Caratterizzazione dei rifiuti – Lisciviazione – Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi”.

Rifiuti ammissibili in discariche per rifiuti inerti senza accertamento analitico

I rifiuti elencati nella Tabella 1 del D.M. Ambiente 27 settembre 2010 sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purché provenienti dallo stesso processo produttivo.

Visualizza la Tabella 1 del D.M. Ambiente 27 settembre 2010

Il portale indica per ciascun codice CER l’eventuale appartenenza alla suddetta tabella.

Rifiuti ammissibili in discariche per rifiuti inerti

I rifiuti ammissibili in discariche per rifiuti inerti sono stabiliti dall’articolo 5 del D.M. Ambiente 27 settembre 2010 e sono così definiti: “i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'articolo 2, soddisfano i seguenti requisiti:

  • sottoposti a test di cessione presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del presente decreto;
  • non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto. È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg e che contengono diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 (link), in concentrazione superiore a 0,0001 mg/kg. Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all'allegato IV del Regolamento (Ce) n. 850/2004 e successive modificazioni”.

Visualizza la Tabella 2 del D.M. Ambiente 27 settembre 2010

Rifiuti non pericolosi ammissibili in discariche per rifiuti non pericolosi

I rifiuti non pericolosi ammissibili in discariche per rifiuti non pericolosi sono stabiliti dall’articolo 6 del D.M. Ambiente 27 settembre 2010 e sono così definiti:

  • “Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:
    a) i rifiuti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani;
    b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
  • I rifiuti di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi in questa tipologia di discarica se risultano conformi a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003; non sono ammessi se risultano contaminati a un livello tale che il rischio associato al rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri impianti. Detti rifiuti non possono essere ammessi in aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.
  • Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5.

Visualizza la Tabella 5 del D.M. Ambiente 27 settembre 2010

Il portale indica per ciascun codice CER l’eventuale deroga al parametro DOC.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che:

  • a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
  • b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a 0.002 mg/kg;
  • c) contengono inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) n.850/2004 e successive modificazioni, non individuati nelle precedenti lettere a) e b), in concentrazioni superiori ai limiti di cui all'allegato IV del medesimo regolamento.

Rifiuti smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi in apposite celle dedicate

  • a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire il contatto tra rifiuti e persone;
  • b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali abase di gesso devono avere una concentrazione in Toc non superiore al 5% ed un valore di Doc non superiore al limite di cui alla tabella 5a;
  • c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza esseresottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente.

Rifiuti pericolosi ammissibili in discariche per rifiuti non pericolosi
I rifiuti pericolosi ammissibili in discariche per rifiuti non pericolosi sono stabiliti dall’articolo 6 del D.M. Ambiente 27 settembre 2010 e sono così definiti:
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:

  • a) sottoposti a test di cessione presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a;
  • b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5%;
  • c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;
  • d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.

Visualizza la Tabella 5a del D.M. Ambiente 27 settembre 2010

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che:

  • a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
  • b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a 0.002 mg/kg;
  • c) contengono inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) n.850/2004 e successive modificazioni, non individuati nelle precedenti lettere a) e b), in concentrazioni superiori ai limiti di cui all'allegato IV del medesimo regolamento.

Rifiuti pericolosi ammissibili in discariche per rifiuti pericolosi
I rifiuti pericolosi ammissibili in discariche per rifiuti non pericolosi sono stabiliti dall’articolo 8 del D.M. Ambiente 27 settembre 2010 e sono così definiti:
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

  • a) sottoposti a test di cessione presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;
  • b) contengono PCB come definiti dal decreto 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;
  • c) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;
  • d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere inferiore al 25%;
  • e) il TOC non deve essere superiore al 6%;
  • f) per gli inquinanti organici persistenti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere b) e c) si applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del Regolamento (Ce) 850/2004 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 paragrafo 4, lettera b) dello stesso Regolamento.

Visualizza la Tabella 6 del D.M. Ambiente 27 settembre 2010

Servizi del portale
Il servizio consente di verificare l’ammissibilità in discarica di un rifiuto valutando tutti gli aspetti previsti dalla normativa vigente. Seguendo il percorso proposto dal portale ed inserendo tutti i dati, sia sul rifiuto tal quale sia sull’eluato della prova di lisciviazione e le informazioni richieste è possibile effettuare correttamente la verifica di ammissibilità in discarica di un rifiuto. Se un rifiuto è stato classificato utilizzando l’apposito servizio del portale tutti i risultati analitici utili per la verifica dell’ammissibilità in discarica saranno caricati automaticamente.

Il servizio fornisce un report dettagliato con indicazioni dei dati immessi, con l’esito della verifica di ammissibilità, le indicazioni dei criteri adottati e gli eventuali superamenti dei valori limite. Il report è disponibile anche in formato pdf.

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