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GESTIONE, Recupero: Definizioni e criteri

Nella gestione dei rifiuti occorre tener presente i criteri di priorità definite dall’Articolo 179 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che stabiliscono una gerarchia che impongono di privilegiare il recupero allo smaltimento. Pertanto prima di destinare un rifiuto ad una qualsiasi forma di smaltimento occorre verificare se lo stesso può essere avviato ad una delle operazioni di recupero ammesse della normativa.

Le operazioni di recupero sono definite dall’Articolo 183 dello stesso decreto nel seguente modo: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale”.

Le operazioni di recupero sono riportate nell’Allegato C (link) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (link).

La normativa vigente prevede la possibilità di avviare a recupero sia i rifiuti non pericolosi, come disposto dal D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”, sia i rifiuti pericolosi come disposto dal D.M. Ambiente 12 giugno 2002, n. 161Individuazione dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”.

Per sapere se un rifiuto può essere avviato ad una operazione di recupero occorre innanzitutto verificare se il suo codice CER è compreso tra quelli previsti in almeno uno dei punti in cui sono suddivisi i succitati decreti. Individuati i possibili punti del decreto occorre analizzare le disposizioni di ciascun punto e verificare se il rifiuto rientra tra le tipologie ammesse, se la provenienza è tra quelle elencate e se sono rispettate tutte le caratteristiche stabilite. All’interno di ciascun punto sono riportate tutte le operazioni a cui uno specifico rifiuto può essere avviato.

Servizi del portale
Il servizio offre la possibilità di verificare, inserendo il codice CER, se un rifiuto è avviabile ad una qualche operazione di recupero. Il software effettua la ricerca per i rifiuti non pericolosi di tutti i punti che riguardano il codice inserito nell’ambito del D.M. Ambiente 5 febbraio 1998Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”, e per i rifiuti pericolosi verifica i punti del D.M. Ambiente 12 giugno 2002, n. 161Individuazione dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”. Se il rifiuto caratterizzato dal codice inserito è avviabile ad una qualsiasi operazione di recupero vengono evidenziati tutti i punti del decreto che lo permettono e per ciascun punto vengono riportate le seguenti informazioni:

  • le tipologie di rifiuti ammissibili;
  • le operazioni di recupero ammesse;
  • la provenienza;
  • le caratteristiche del rifiuto;
  • le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti dal recupero.

Un rifiuto per essere avviato a recupero deve rispettare tutte le condizioni e le caratteristiche definite nel punto di appartenenza.

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