Rifiuti contaminati da metalli e Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 allegato D

Stefano Virgulti, 25 giugno 2016

Salve,

scrivo per condividere alcune considerazioni che ho fatto nel leggere le schede riportate nel sito di Tecnorifiuti. Ho notato che sono stati riportati i limiti e quindi è possibile classificare un rifiuto utilizzando tutte le tipologie di metalli che sono rilevate dopo una analisi chimica.

La mia interpretazione è quella di prendere in considerazione solo ed esclusivamente i metalli pesanti e i metalli di transizione enunciati nell'allegato D al 152/06.

Personalmente non condivido l'approccio di considerare elementi quali silicio, sodio, calcio, alluminio in quanto non riportati nel 152/06 e smi.

Ritengo che qualora la presenza di queste sostanze comporti problemi quali l'esplosività o l'infiammabilità ecc, sia possibile stabilire la loro pericolosità solo ed esclusivamente tramite prove specifiche. Inoltre non trovo riferimenti specifici in nessuna parte della normativa.

Stefano Virgulti

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1 Commenti
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    Staff tecnorifuti
    Scritto il 25 giugno 2016 alle ore 11:05:35
    Rifiuti contaminati da metalli e Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 allegato D

    Buongiorno,sono il Dott. Massimo Colonna e cerco, con grande piacere, di discutere, a nome dello Staff di Tecnorifiuti, le considerazioni esposte rispondendo di seguito.

    • Ho notato che sono stati riportati i limiti e quindi è possibile classificare un rifiuto utilizzando tutte le tipologie di metalli che sono rilevate dopo una analisi chimica. La mia interpretazione è quella di prendere in considerazione solo ed esclusivamente i metalli pesanti e i metalli di transizione enunciati nell'allegato D al 152/06.

    E' una possibile interpretazione!Questa interpretazione, però, è molto spesso non condivisa. Quindi, come servizio offerto per la classificazione dei rifiuti, lasciamo la più amplia possibilità di scelta nel poter considerare i metalli contaminanti ritenuti più opportuni, non limitando quindi la selezione ai soli metalli enunciati nell'Allegato D della 152/06. Uno strumento di calcolo non può imporre alcuna strategia per la classificazione, ma esclusivamente fornire un supporto sicuro nell'elaborazione dei dati analitici!

    • Personalmente non condivido l'approccio di considerare elementi quali silicio, sodio, calcio, alluminio in quanto non riportati nel 152/06 e smi.

    Per alcuni casi ha ragione!

    • Ritengo che qualora la presenza di queste sostanze comporti problemi quali l'esplosività o l'infiammabilità ecc, sia possibile stabilire la loro pericolosità solo ed esclusivamente tramite prove specifiche.

    Qui mi trova pienamente d'accordo!

    • Inoltre non trovo riferimenti specifici in nessuna parte della normativa.

    Una considerazione, però, a difesa di chi usa strategie differenti è possibile farla: la normativa propone la definizione di "Metallo pesante" e di "Metallo di transizione" e non afferma mai che per la classificazione bisogna considerare solo questi metalli.

    L'interpretazione che lei fornisce può essere sicuramente valida nel caso di un codice pericoloso speculare la cui definizione riporta espressamente "...contenente metalli pesanti" o "...contenente metalli di transizione".

    Quando invece, ed è la stragrande maggioranza dei casi, la dicitura del codice recita "...contenente sostanze pericolose", credo che debbano essere considerate tutte le sostanze pericolose che concorrono a contaminarlo e quindi nel caso della presenza di composti pericolosi dei metalli non ci si possa limitare solo ad alcuni metalli.

    La grande difficoltà consiste nel determinare se la presenza dei metalli è effettivamente dovuta a composti pericolosi. ...e qui è possibile commettere errori anche rilevanti.

    La tendenza diffusa è quella di analizzare tantissimi metalli, ma nella successiva elaborazione dei dati non specificare qual è il composto responsabile della presenza di ciascun metallo. Quindi non viene specificato se questi indichino la presenze di sostanze pericolose o meno.

    Buon lavoro