Gli inquinanti organici persistenti e la classificazione dei rifiuti

08 giugno 2016

      Gli inquinanti organici persistenti, detti POP (Persistent Organic Pollutants), sono composti chimici che presentano una particolare resistenza alla decomposizione e una volta dispersi nell’ambiente vi permangono per moltissimi anni. Proprio in virtù di questa loro caratteristica la Commissione europea ha catalogato i principali inquinanti organici persistenti ed ha fissato delle limitazioni rispetto alla gestione dei rifiuti contaminati da tali composti. Il primo elenco dei POP è stato definito dal Regolamento 850/2004/Ce e lo stesso regolamento ha introdotto degli obblighi specifici relativamente alla gestione dei rifiuti costituiti o che contengono tali sostanze. Di fatto viene introdotto il divieto di smaltimento di smaltimento in discarica dei rifiuti che contengono POP e come loro forma di smaltimento vengono indicati le operazioni di recupero come combustibile per la produzione di energia (R1), il trattamento chimico-fisico (D9) o l’incenerimento a terra (D10). Il successivo Regolamento 1342/2014/Ue amplia l’elenco degli inquinanti organici persistenti e fissa per ciascun composto un valore limite per l’applicazione degli obblighi previsti di smaltimento. L’elenco dei POP viene ulteriormente allargato dal Regolamento Commissione Ue 460/2016/Ue che introduce ulteriori composti ed i relativi valori limite di concentrazioni. A oggi, quindi, l’elenco completo degli inquinanti organici persisteni e dei valori limite di concetrazione è quello riportato nella seguente Tabella 1.

Sostanza

Numero CAS

Numero CE

Valore limite di concentrazione

Endosulfan

115-29-7 959-98-8 33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Esaclorobutadiene

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Naftaleni policlorurati(1)

 

 

10 mg/kg

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10.000 mg/kg

Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O

 

 

Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere: 1 000 mg/kg

Pentabromodifeniletere C12H5Br5O

 

 

Esabromodifeniletere C12H4Br6O

 

 

Eptabromodifeniletere C12H3Br7O

 

 

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri)

 

 

50 mg/kg

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg(2)

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil) etano)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Clordano

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Esaclorocicloesani, compreso il lindano

58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1

210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Eptacloro

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Esaclorobenzene

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Clordecone

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaclorobenzene

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3 e altri

215-648-1

50 mg/kg(3)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafene

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Esabromobifenile

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

Esabromociclododecano

25637-99-4

247-148-4

1.000 mg/kg

1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano

3194-55-6

221-695-9

1.000 mg/kg

alfa-esabromociclododecano

134237-50-6

603-801-9

1.000 mg/kg

beta-esabromociclododecano

134237-51-7

603-802-4

1.000 mg/kg

gamma-esabromociclododecano

134237-52-8

603-804-5

1.000 mg/kg

Tabella 1 - Elenco degli inquinanti organici persistenti.

(1) Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.
(2) Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(3) Ove applicabile, si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.

 

      Come detto un rifiuto costituito, che contiene o che è contaminato da una o più delle sopraelencate sostanze in concentrazione maggiore del rispettivo valore limite deve essere smaltito secondo le indicazioni dei succitati regolamenti della Commissione europea.

      Cosacomporta la presenza dei POP relativamente alla classificazione dei rifiuti? I regolamenti comunitari che hanno definito l’elenco degli inquinanti organici persistenti non dicono nulla in merito alla classificazione. Tra le sostanze che rientrano nell’elenco dei POP ci sono alcune sostanze classificate pericolose secondo il Regolamento Ce 1272/2008/Ce e s.m.i. ed altre, invece, che non sono classificate pericolose.

      La Decisione della Commissione Ue 955/2014/Ue, che ha di recente introdotto il nuovo elenco europeo dei rifiuti e che ha sostanzialmente modificato la decisione 2000/532/Ce, introducendo nuovi cirteri di classificazione dei rifiuti, impone che i rifiuti contenenti alcuni degli inquinanti organici persitenti, in quantità superiori ai limiti di concentrazione stabiliti dal Regolamento Regolamento 850/2004/Ce, devono essere classificati pericolosi. La succitata decisione, però, non dà alcuna indicazione circa la caratteristica di pericolo da attribuire a tali rifiuti. La suddetta decisione indica quali responsabili della pericolosità di un rifiuto i seguenti composti: PCDD/PCDF, DDT, clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene, esabromobifenile e PCB. Da quanto stabilito dalla Decisione 955/2014/Ueè evide, dunque, che se un rifiuto è contaminato da uno o più dei POP sopraelencati in quantità superiore al rispettivo valore limite di concentrazione fissato dal Regolamento 850/2004/Ce deve essere classificato come pericoloso. Il dubbio che resta è relativo alla caratteristica di pericolo da attribuire in questi casi. Per tentare di rispodere a questa questione facciamo un paio di considerazioni.

Innanzitutto occorre considerare la classificazione dei POP. Delle sostanze appartenenti all’elenco citato dallaDecisione 955/2014/Ue i policlorodibenzodiossine ed i policlorodibenzofurani(PCDD/PCDF) e l’esabromobifenile non sono classificate come sostanze perisolose secondo il Regolamento Ce 1272/2008/Ce e s.m.i., mentre la classificazione delle altre sistanze è riportata nella seguente Tabella 2.

Nome

N. Index

N. CAS

Codici di indicazione di pericolo

Classe e categoria di pericolo

Fattore M

DDT (denominazione non adottata dall'iso)

602-045-00-7

50-29-3

H351; H301; H372**; H400;H410

Carc. 2; Acute Tox. 3*; STOT RE 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

-

Clordano (ISO)

602-047-00-8

57-74-9

H351; H312; H302; H400;H410

Carc. 2; Acute Tox. 4*; Acute Tox. 4*; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

-

Lindano

602-043-00-6

58-89-9

H301; H332; H312; H373**; H362; H400;H410

Acute Tox. 3*; Acute Tox. 4*; Acute Tox. 4*; STOT RE 2*; Lact.; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

M=10

1,2,3,4,5,6-esaclorocicloalcani, ad eccezione di quelli specificati altrove nel presente elenco

602-042-00-0

-

H351; H301; H312; H400;H410

Carc. 2; Acute Tox. 3*; Acute Tox. 4*; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

-

Dieldrin (ISO)

602-049-00-9

60-57-1

H351; H310; H301; H372**; H400;H410

Carc. 2; Acute Tox. 1; Acute Tox. 3*; STOT RE 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

-

Endrin (ISO)

602-051-00-X

72-20-8

H300; H311; H400;H410

Acute Tox. 2 *; Acute Tox. 3*; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

-

Eptacloro (ISO)

602-046-00-2

76-44-8

H351; H311; H301; H373**; H400;H410

Carc. 2; Acute Tox. 3*; Acute Tox. 3*; STOT RE 2*; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

-

Esaclorobenzene

602-065-00-6

118-74-1

H350; H372**; H400;H410

Carc. 1B; STOT RE 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

-

Clordecone (ISO)

606-019-00-6

143-50-0

H351; H311; H301; H400;H410

Carc. 2; Acute Tox. 3*; Acute Tox. 3*; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

-

Aldrin (ISO)

602-048-00-3

309-00-2

H351; H311; H301; H372**; H400;H410

Carc. 2; Acute Tox. 3*; Acute Tox. 3*; STOT RE 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

-

Pentaclorobenzene

602-074-00-5

608-93-5

H228; H302; H400;H410

Flam. Sol. 1; Acute Tox. 4*; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

-

PCB

602-039-00-4

1336-36-3

H373**; H400;H410

STOT RE 2*; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

-

Mirex

602-077-00-1

2385-85-5

H351; H361fd; H362; H312; H302; H400; H410

Carc. 2; Repr. 2; Lact.; Acute Tox. 4*; Acute Tox. 4*; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

-

Toxafene

602-044-00-1

8001-35-2

H351; H301; H312;H335; H315; H400;H410

Carc. 2; Acute Tox. 3*; Acute Tox. 4*; STOT SE 3; Skin Irrit. 2; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

-

Tabella 2 - Classificazione degli inquinanti organici persistenti.

     Esaminando la presente tabella si osserva che ciascuna delle 14 sostanze pericolose è caratterizzata da diversi codici di indicazione di pericolo e complessivamente sono presenti 18 differenti codici di indicazione di pericolo. Quello che accomuna tutte le sostanze è che tutte sono caratterizzate dai codici H400, Aquatic Acute 1 ed H410, Aquatic Chronic 1, ossia da una pericolosità per l’ambiente. Considerando, quindi, la comune caratteristica di pericolosità per l’ambiente di queste sostanze e la loro peculiarità di essere particolarmente resistenti alla decomposizione sembra evidente che un rifiuto costituito, che contiene o che è contaminato da questo tipo di sostanze debba essere classificato pericoloso e contrassegnato dalla caratteristica di pericolo HP14 Ecotossico.

La seconda considerazione è relativaai valori limite di concetrazione stabiliti dal Regolamento 850/2004/Ce e s.m.i.chesono molto più bassi dei valori limite fissati dai criteri del Regolamento Commissione Ue 1357/2014/Ue per l’attribuzione ai rifiuti delle varie caratteristiche di pericolo. Questo comporta che possono capitare facilmente situazioni in cui un rifiuto contenga un inquinante organico persistente in quantità tale da essere superiore al rispettivo valore limite di concentrazione definito dal Regolamento 850/2004/Ce ma non sufficiente a far diventare il rifiuto pericoloso secondo i criteri stabili dal Regolamento 1357/2014/Ue. Questa situazione può verificarsi tranquillamente anche per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14. L’ecotossicità si attribuisce ad un rifiuto secondo le modalità previste dalla Classe 9, M6-M7 dell’accordo ADR.

Secondo queste modalità, infatti, la concentrazione delle sostanze pericolose caratterizzate dai codici di pericolo H400 o H410 deve essere pari al 25 %. Le formule da applicare, infatti, sono le seguenti:

  1. I formula:

  1. II formula:

 

     Questo significa che, in funzione del valore del fattore M, che può essere pari a 1, 10, 100, 1.000 e 10.000,una sostanza classificata H400 o H410, per far diventare ecotossico un rifiuto, deve essere presente in concentrazioni rispettivamente uguali o maggiori di 250.000 mk/kg, 25.000 mk/kg, 2.500 mk/kg, 250 mk/kg e 25 mk/kg. Considerando, infine, che nel Regolamento 1272/2008/Ce, tra gli inquinanti organici persistenti da considerare ai fini della pericolosità di un rifiuto, è indicato il valore del fattore M solo per il lindano ed è pari a 10 e che i valori limite di concentrazione indicati dal Regolamento 850/2004/Ce e s.m.i. vanno da 0,015 a 10.000 e che per la maggior parte di essi è fissato a 50 si evince chiaramente la discordanza tra le indicazioni delle due normative.

     Il software di classificazione dei rifiuti del portale Tecnorifiuti.it elabora tutti i dati relativi alle concentrazioni di eventuali POP presenti in un rifiuto, applicando tutti i criteri fissati dal Regolamento 1357/2014/Ue, in funzione dei vari codici di indicazioni di pericolo che caratterizzano le singole sostanze e, per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, applica le tre formule previste dai criteri della Classe 9, M6-M7 dell’accordo ADR. Qualora uno degli inquinanti organici persistenti, compresi nell’elenco indicato dalla Decisione della Commissione Ue 955/2014/Ue, fosse presente in un rifiuto in quantità uguale o maggiore al rispettivo valore limite di concentrazione, definito dal Regolamento 850/2004/Ce e s.m.i., il software classifica il rifiuto come pericoloso e evidenzia la situazione riportando, tra le caratteristiche di pericolo, la dicitura “POP WASTE”.

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