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FAQ

  • Cos’è un rifiuto?

    In maniera conforme alla direttiva comunitaria 2008/98/CE, l'articolo 183, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.152/06 definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".
    E’ considerato rifiuto, quindi, in primo luogo, qualsiasi materiale di cui si abbia l’obbligo di disfarsi, perché la legge, o la natura stessa del bene, lo impongono.
    Costituisce parimenti rifiuto qualsiasi bene oggetto dell’atto o del fatto di disfarsi.
    Da ultimo, sulla base della definizione, è rifiuto ciò di cui si abbia “l’intenzione di disfarsi”.

  • Cosa è un sottoprodotto?

    L'articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, definisce come sottoprodotto qualsiasi sostanza o oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

    a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto;

    b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

    c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

    d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

  • Le biomasse agricole sono prodotti, rifiuti o sottoprodotti?

    Sulla base della disciplina nazionale e comunitaria, si intende per  biomassa agricola la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;
    La nozione giuridica di biomassa, quindi,  comprende tre tipologie di materiali:
    a) prodotti;
    b) rifiuti;
    c) residui.
    L’inquadramento della biomassa come prodotto, rifiuto o come sottoprodotto deve essere effettuato sulla base dei principi generali.
    Pertanto,  va considerata come sottoprodotto e non come rifiuto la biomassa che soddisfi i criteri e le condizioni indicati all’articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. 

    In materia, deve anche essere tenuto presente il disposto dell'articolo 185 del decreto legislativo citato che esclude dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti le materie fecali (se non contemplate nel comma seguente), paglia sfalci e potature, nonchè altro materiale agricolo agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa.